Art. 1.
(Indulto).

      1. È concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

          a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione di anni ventuno;

          b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi;

          c) le pene accessorie quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.